Nota n.1
Dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”
Art.9
Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7.
Nota n.2
Il termine classe operaia va ampliato alle nuove forme di lavoro dipendente:
Ragazzo, tu che lavoravi come co.co.pro, co.co.co. coccodè per quell’azienda che ti impegnava 9 ore al giorno per 2 soldi,
tu che hai appena aperto la partita iva per lavorare con quelle 2 o 3 aziendine e avere qualche chance in più,
oppure se hai scelto la triste via del lavoretto in nero,
proprio a te parlo:
ORA DI SOLDI NE HAI 3, 2 LI PAGHI IN SPESE VARIE E 1 APPENA BASTA PER FARE IL REGALO ALLA TUA MOROSA ! CHE CREDI! ANCHE TU SEI DELLA CLASSE OPERAIA, PIRLA!
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